Premessa
Le presenti Condizioni Generali disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dalla Cermesoni International S.r.l. (breviter “Cermesoni” e/o “Operatore”) e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultimo; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità dell’Operatore e costituiscono parte integrante di qualsiasi contratto concluso tra lo stesso e il Mandante, di ogni offerta spot e/o di offerta verbale. Sono applicabili anche per quegli incarichi affidati all’Operatore che non siano preceduti da un’offerta. Con l’affidamento dell’incarico, il Mandante accetta i nostri termini e le nostre condizioni riportate in calce alla quotazione indipendentemente dalla loro sottoscrizione. Le presenti Condizioni sono pubblicate in formato digitale (anche in versione Inglese) sul sito internet al seguente link https://www.cermesonigroup.com/it/condizioni-generali/
Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con l’Operatore nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
L’Operatore, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare, salvo disposizione contraria espressamente accettata per iscritto, la spedizione della merce raggruppandola con altra sempre operando con la massima diligenza, potendo agire, in relazione allo specifico incarico, quale spedizioniere ovvero Vettore ovvero ancora Spedizioniere-vettore.. L’Operatore, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente / inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva, per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora tali merci vengano affidate all’Operatore senza suo previo assenso, ovvero quest’ultimo accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, l’Operatore ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
Salvo diverso accordo scritto, i termini di consegna s’intendono indicativi, e pertanto, l’Operatore non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti previsti a corredo della spedizione.
Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:
Le quotazioni dell‘Operatore e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni che di volta in volta verranno formalizzate, si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro ovvero non previamente preventivabili. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
I corrispettivi dei trasporti saranno saldati a fronte di presentazione di regolare documento fiscale nel termine di 60 gg dalla data emissione fattura sul conto che l’Operatore avrà cura di indicare. Tutti i diritti doganali dovranno essere saldati in via anticipata.
Il conferimento dell’incarico dal Mandante e/o Mittente s’intende irrevocabile sin dalla conferma e, conseguentemente, comporta:
Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti l’Operatore provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente l’Operatore da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, soste, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste al medesimo.. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti all’Operatore siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione l’Operatore non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta all’Operatore potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
L’Operatore ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne l’Operatore in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario, l’Operatore, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.
11.1 L’Operatore che agisce in qualità di spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
11.2 La responsabilità dell’Operatore, laddove agisca in qualità di Spedizioniere-vettore ovvero di Vettore, quando accettata ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto. Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.
Per l’eventualità in cui sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si siano verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dall’Operatore avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di cui all’art. 1696 c.c..
E’ in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dall’Operatore per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto). In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.
Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato all’Operatore tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11.
Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, deve conferire idoneo mandato allo Spedizioniere affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso l’Operatore può essere considerato come assicuratore o coassicuratore . In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e /o il trasporto. L’Operatore non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
L’Operatore non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne casati da caso fortuito, da case esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all’articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell’Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente; e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro; f) epidemie e pandemie.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente al presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del foro di Busto Arsizio (Italia).
CERMESONI GROUP S.R.L.
Centro Operativo e Direzionale:
Via per Busto Arsizio, 70
21054 Fagnano Olona (Varese) Italy
Tel. +39 0331 616911
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